Statuto
Aprimed
Associazione per il Rinascimento Mediterraneo
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
Statuto
Art. 1 – DENOMINAZIONE
E’ costituita nel rispetto del codice civile e della L 383/2000 l’Associazione per il Rinascimento Mediterraneo (in sigla “Aprimed”). L’Associazione non ha scopo di lucro e svolge attività di utilità sociale a favore degli associati e di terzi.
Art. 2 – SEDE E DURATA
L’associazione ha sede sociale in Lecce alla Via Bonaventura Mazzarella n. 6 e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d’Italia o all’estero mediante delibera del Consiglio Direttivo. La sede sociale potrà essere trasferita con semplice delibera di assemblea, senza comportare modifica statutaria.
La durata dell’Associazione è illimitata.
Art. 3 – SCOPI DELL’ASSOCIAZIONE
Attraverso attività di ricerca e di educazione nonché iniziative culturali e sociali l’Associazione intende favorire:
- La lievitazione, condivisione e diffusione dei valori stabiliti nella “Carta dei Principi dell’Accademia del Rinascimento Mediterraneo” sia in ambito pubblico, che nelle imprese, associazioni, arti, mestieri, scuole, università, enti di formazione;
- La genesi di nuovi modelli esistenziali, civili ed economici etici, sostenibili e che migliorano la qualità di vita delle persone, delle comunità e delle generazioni future;
- L’aggregazione tra imprese, arti e mestieri espressione dei genius loci meridiani affinché maturino nuove proposte produttive e nuovi canali di scambio;
- L’interscambio culturale ed economico territoriale ed internazionale tra persone, operatori ed enti sul fronte dei modelli di società ed economia sostenibili, innovativi e rispettosi della legalità;
- Il recupero e la salvaguardia del patrimonio culturale, antropologico e intellettuale del mediterraneo;
- Il recupero e l’attualizzazione degli stili di vita naturali della gente mediterranea;
- La valorizzazione delle risorse culturali ed in particolar modo dei talenti mediterranei, affinché trovino maggiori e naturali opportunità di espressione sul territorio di origine e non siano costretti ad emigrare per poter sopravvivere o elevare le loro capacità;
- Soluzioni creative e cooperative per nuove forme di impresa, comunità, economia, città, mercato;
- La salvaguardia delle conoscenze ed i saperi strategici per la vita, tra questi l’agricoltura naturale, il saper fare manuale e le autoproduzioni (cultura materiale).
- Laboratori creativi, di progettazione e produzione per giovani in cerca di lavoro e non;
- L’apertura all’ascolto delle sensibilità femminili ed il coinvolgimento delle donne in tutte le sfere di orientamento strategico, creative, di progettazione e decisionali;
- Stili di relazione etici, fondati sulla fiducia, sullo scambio, sulla cooperazione attraverso linguaggi e strumenti di informazione e comunicazione dotati di senso, rispetto e fondati su verità.
- Il “design mediterraneo” applicato non solo agli oggetti, ma anche a progetti e a concetti.
Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate.
Le attività dell’associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.
Art. 4 – I SOCI
Sono ammessi a far parte dell’Associazione tutti gli uomini e le donne che accettano gli articoli dello Statuto e del regolamento interno, che condividano gli scopi dell’associazione e si impegnino a dedicare una parte del loro tempo per il loro raggiungimento.
L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci è il Comitato Direttivo.
L’ammissione all’Associazione è deliberata dal Comitato Direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità. In base alle disposizioni di legge 675/97 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell’Associazione previo assenso scritto del socio. Il diniego va motivato.
All’atto dell’ammissione il socio si impegna al versamento della quota di autofinanziamento annuale nella misura fissata dal Comitato Direttivo ed approvata in sede di bilancio dall’Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati. Non è ammessa la figura del socio temporaneo.
La quota associativa è intrasmissibile.
Ci sono due categorie di soci:
- Soci fondatori: coloro che sono intervenuti alla costituzione dell’associazione, hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali, la loro qualità di soci ha carattere di perpetuità, non è soggetta ad iscrizione annuale, ma solo al pagamento della quota sociale.
- Soci ordinari: coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio al Comitato direttivo. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di soci effettivi è subordinata all’iscrizione e al pagamento della quota sociale.
Il numero dei soci effettivi è illimitato.
I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale entro 10 giorni dall’iscrizione nel libro soci. L’ammontare della quota annuale è stabilito dall’assemblea in sede di approvazione del bilancio.
Le attività svolte dai soci a favore dell’associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato e totalmente gratuite. L’associazione può in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.
Art. 5 – DIRITTI DEI SOCI
I soci aderenti all’associazione hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto: il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata. L’associazione si avvale in modo prevalente di attività prestata in forma volontaria e gratuita dei propri associati. Tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell’associazione. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto.
Art. 6 – DOVERI DEI SOCI
Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell’associazione in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate.
Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all’esterno dell’associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.
Art. 7 – RECESSO/ESCLUSIONE DEL SOCIO
Il socio può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta da inviare al coordinatore del Comitato direttivo di sezione. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell’esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato.
Il socio può essere escluso dall’associazione in caso di inadempienza dei doveri previsti dall’art. 6 o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all’associazione stessa.
L’esclusione del socio è deliberata dal Comitato direttivo di sezione. Deve essere comunicata a mezzo lettera al medesimo, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all’esclusione e ratificata dall’assemblea soci nella prima riunione utile.
Soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all’associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell’associazione.
Art. 8 – GLI ORGANI SOCIALI
Gli organi dell’associazione sono:
- L’Assemblea dei soci;
- Il Comitato direttivo;
- Il Presidente
Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.
Art. 9 – L’ASSEMBLEA
L’assemblea è organo sovrano dell’associazione. L’assemblea dei soci è costituita dai soci fondatori e effettivi, è convocata almeno una volta all’anno dal presidente dell’associazione o da chi ne fa le veci, mediante:
- Avviso scritto da inviare con lettera semplice agli associati, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza;
- Avviso affisso nei locali della Sede almeno 20 giorni prima.
L’assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio nazionale, almeno una volta all’anno entro il mese di aprile, ed è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Direttivo.
Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente
dell’associazione, dal Comitato Direttivo o da almeno un terzo dei soci.
La convocazione è fatta dal Presidente dell’associazione o da persona dallo stesso a ciò delegata, mediante comunicazione raccomandata spedita agli associati o consegnata a mano almeno otto giorni prima della data della riunione o mediante affissione dell’avviso di convocazione all’albo dell’associazione presso la sede almeno quindici giorni prima della data della riunione, o a mezzo fax e posta elettronica. Nella convocazione dovranno essere specificati l’ordine del giorno, la data, il luogo e l’ora dell’adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione. L’assemblea non può essere convocata in seconda convocazione nello stesso giorno della prima convocazione.
L’assemblea può essere ordinaria e straordinaria. E’ straordinaria l’assemblea convocata per la modifica dello Statuto o deliberare il trasferimento della sede legale o lo scioglimento dell’associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.
L’assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti.
L’assemblea ordinaria:
a) elegge il Presidente;
b) elegge il Comitato Direttivo;
c) propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;
d) approva il bilancio consuntivo e preventivo annuale ed il rendiconto predisposti dal Direttivo ;
e) fissa annualmente l’importo della quota sociale di adesione;
f) ratifica le esclusioni dei soci deliberate dal Comitato direttivo;
g) approva il programma annuale dell’associazione.
Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega; sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l’assemblea lo ritenga opportuno. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare una sola delega in sostituzione di un socio non amministratore.
Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell’assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall’estensore è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Presidente nella sede dell’associazione.
Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.
L’assemblea straordinaria:
a) approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;
b) scioglie l’associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci.
Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota.
Art. 10 – IL COMITATO DIRETTIVO
L’associazione è amministrata da un Comitato direttivo eletto dall’assemblea e composto da tre a dieci membri.
La convocazione del Comitato direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da tre membri del Comitato direttivo stesso.
Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti, a parità di voti prevale il voto del Presidente.
Il Comitato direttivo:
a) compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
b) redige e presenta all’assemblea il rapporto annuale sulle attività dell’associazione;
c) redige e presenta all’assemblea il bilancio consuntivo e quello preventivo ed il rendiconto economico;
d) ammette i nuovi soci;
e) esclude i soci salva successiva ratifica dell’assemblea ai sensi dell’art.7 del presente statuto.
Le riunioni del Comitato direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.
Le riunioni del Comitato direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.
Ogni membro del Comitato Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore. La convocazione della riunione può essere fatta a mezzo lettera raccomandata, o da consegnare a mano, a mezzo fax, posta elettronica e telegramma.
L’avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all’ordine del giorno. Nell’ambito del comitato direttivo sono previste almeno le seguenti figure: il Presidente (eletto direttamente dall’assemblea generale), il Vice Presidente, il Tesoriere (eletti nell’ambito del Comitato direttivo stesso).
Art. 11 – IL PRESIDENTE
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione, presiede il Comitato direttivo e l’assemblea.
Rappresenta l’associazione di fronte alle autorità ed è il suo portavoce ufficiale.
Convoca l’assemblea dei soci e il Comitato direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.
In particolare compete al Presidente:
- predisporre le linee generali del programma delle attività annuali ed a medio termine dell’associazione;
- redigere la relazione consuntiva annuale sull’attività dell’associazione;
- vigilare sulle strutture e sui servizi dell’associazione;
- determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l’associazione e gli associati;
- emanare i regolamenti interni degli organi e strutture dell’associazione.
Il presidente individua, istituisce e presiede comitati operativi, tecnici e scientifici determinandone la durata, le modalità di funzionamento, gli obiettivi ed i compensi.
Per i casi d’indisponibilità ovvero d’assenza o di qualsiasi altro impedimento del presidente lo stesso è sostituito dal vicepresidente.
Art. 12 – I MEZZI FINANZIARI
I mezzi finanziari per il funzionamento dell’associazione provengono:
- dalle quote versate dai soci nella misura decisa annualmente dal Comitato direttivo e ratificata dall’assemblea;
- dai contributi, donazioni, lasciti in denaro o in natura provenienti da persone e/o enti le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali. Il Comitato direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo l’associazione.
- da iniziative promozionali.
I fondi dell’associazione non potranno essere investiti in forme che prevedano la corresponsione di un interesse.
Ogni mezzo che non sia in contrasto con il Regolamento interno e con le leggi dello Stato Italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all’associazione e arricchire il suo patrimonio.
I proventi delle attività, gli utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante tutta la vita dell’organizzazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge, e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati per lo svolgimento delle attività istituzionali ed il raggiungimento dei fini perseguiti dall’Associazione.
Art. 13 – IL BILANCIO
I bilanci sono predisposti dal comitato direttivo e approvati dall’assemblea.
Il bilancio consuntivo è approvato dall’assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto.
L’assemblea di approvazione del bilancio consuntivo deve tenersi entro la data del 30 aprile dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio sociale. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell’associazione, e nelle varie sezioni, almeno 20 giorni prima dell’assemblea e può essere consultato da ogni associato.
Il bilancio preventivo è approvato dall’assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto.
Il bilancio preventivo è depositato presso la sede dell’associazione, almeno 20 giorni prima dell’assemblea e può essere consultato da ogni associato.
Art. 14 – MODIFICHE STATUTARIE
Questo statuto è modificabile con la presenza dei due terzi dei soci dell’associazione e con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali, con la dottrina e il Regolamento interno e con la Legge italiana.
Art. 15 – SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in assemblea straordinaria.
L’assemblea che delibera lo scioglimento dell’associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.
La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni di promozione sociale di finalità similari.
Art. 16 – DISPOSIZIONI FINALI
Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.